Art. 5.
(Nuove norme in materia di lavoro a tempo parziale).

      1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,

 

Pag. 17

n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato possono prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare tale collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2»;

          b) al comma 8, le parole: «, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno dieci giorni lavorativi»;

          c) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione e della possibilità di denuncia del patto ai sensi del comma 10-bis»;

          d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

      «10-bis. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore può denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

          a) esigenze di carattere familiare connesse alla cura di figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;

          b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente organo del Servizio sanitario nazionale;

          c) esigenze di assistenza a familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di familiari non autosufficienti;

 

Pag. 18

          d) per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

      10-ter. La denuncia del patto di cui al comma 9 in forma scritta può essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e deve essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
      10-quater. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
      10-quinquies. A seguito della denuncia di cui al comma 10-bis viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, in conformità alle disposizioni del presente articolo».